Il rimborso spese di viaggio non costituisce retribuzione

La Cassazione ha chiarito che le somme corrisposte al prestatore a titolo di rimborso delle spese di viaggio, sostenute per lo svolgimento di incarico fuori dal comune di residenza, hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta.

di Paolo Patrizio – Avvocato cassazionista in Chieti