Licenziamento per svolgimento di altra attività in costanza di malattia
10 Maggio 2023
lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è, certamente, qualificabile come condotta idonea a giustificare il recesso datoriale e ciò sia ove tale attività esterna sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia; sia quando l’attività in parola, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore