Licenziato chi non comunica lo svolgimento di altra attività in CIGS

L’obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori in CIGS sussiste anche se la nuova occupazione dà luogo ad un reddito compatibile con il godimento della CIGS. La norma si applica a qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se improduttiva di reddito e pur se l’INPS ne abbia avuto notizia aliunde.

di Paolo Patrizio – Avvocato cassazionista in Chieti