Mancata reperibilità in malattia. Quando l’assenza del lavoratore alla visita fiscale giustifica il licenziamento?
03 Marzo 2017 GIURISPRUDENZA COMMENTATA Sorveglianza sanitaria e visite mediche periodiche
Mancata reperibilità in malattia. Quando l’assenza del lavoratore alla visita fiscale giustifica il licenziamento?
di Paolo Patrizio
Cass. sez. lav.
Mediante la previsione di cui alla L. n. 638/1983, articolo 5, si è imposto al lavoratore un comportamento (e cioè la reperibilità nel domicilio durante prestabilite ore della giornata) che è, ad un tempo, un onere all’interno del rapporto assicurativo ed un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, ma il cui contenuto resta, in ogni caso, la “reperibilità” in sè. Con la conseguenza che l’irrogazione della sanzione può essere evitata soltanto con la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento all’osservanza del comportamento dovuto e non anche con quella della effettività della malattia, la quale resta irrilevante rispetto allo scopo (che la legge ha inteso concretamente assicurare) dell’assolvimento tempestivo ed efficace dei controlli della stessa da parte delle strutture pubbliche competenti, siano esse attivate dall’ente di previdenza ovvero dal datore di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 5.